La vertenza tra la comunità ebraica di Ferrara e la Casa dei catecumeni sulla tassa retroattiva
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sità degli Ebrei di Ferrara. Ordine che compromette la Giustizia e la dignità del Governo,
e che tocca all’autorità Governativa di reprimere ed annullare.
Fu ingiunto all’Università oratrice di pagare le annualità che anticamente essa pagava
alla casa dei Catecumeni di Roma, decorse dall’epoca del 1796 fino al presente.
Si può forse fare di più per sovvertire l’ordine delle cose, e per fomentire la giustizia
del Governo? Che si direbbe se la Camera pretendesse di voler incassare le imposizioni
per per tutto il tempo che le legazioni ostarono sotto un altro Governo? Si direbbe che i
solenni trattati che ebbero luogo in faccia all’Europa ed alla posterità non avevano altro
scopo che l’inganno e la mala fede, e quelle popolazioni reclamerebbero contro l’abuso
della forza e dell’autorità.
Or bene la domanda che si fa delle annualità decorse all’Università oratrice, è della me-
desima specie, anzi porta penso qual cosa di più odioso per trattarsi d’una parte di popo-
lazione, che come più debole merita d’esser protetta non che oppressa tanto più quando
trovasi assistita dalla ragione.
Per rivocare adunque un’ordine così ingiusto ricorre l’Università di Ferrara all’ Eminen-
za Vostra Reverendissima perché facendo uso del supremo potere governativo di cui è
investito, ingiunga tanto a Monsignor Vescovo, che a Monsignor Delegato d’impedire
non meno che di promuore l’esecuzione dell’ordine medesimo.
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E ancora:
Intanto che l’autorità Governativa riconosce per valido fatto ciò che fu fatto pendente
l’estero governo, in tanto che Nostro Signore Medesimo fa sentire ai suoi atti supremi
che non vuole che si tocchi ciò che fu eseguito da detto Governo, si potrà forse credere
che a danno solamente degl’infelici Ebrei si debba guastare ciò che fu fatto? Perché non
si chiedono le generali imposizioni decorse per lo spazio di circa vent’anni che quei paesi
rimasero distratti dal dominio della Santa Sede? Senza dubbio perché una tale pretesa
sarebbe ingiusta, perché comprometterebbe la pubblica tranquillità perché finalmente
contro la medesima s’innalzerebbero i principi riconosciuti da tutte le nazioni civilizzate,
e cioè, che le leggi e le costituzioni non hanno mai forza retro attiva.
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Un mese dopo, il 12 luglio 1820, anche il fattore della Comunità ebraica ferra-
rese Rubino Pesaro si mosse inviando una sua missiva, che pure in questo caso non
riporta nessun nome di intestatario. Dalla lettera tuttavia veniamo a sapere che il Le-
gato pontificio messo a conoscenza della vertenza cercò di prendere tempo. Dal tono
si può capire che le autorità ecclesiastiche non formassero un fronte compatto, e non
tutte erano favorevoli a pretendere che gli ebrei pagassero queste tasse retroattive per
il ventennio napoleonico.
Ho potuto rilevare che ad onta della lite tutt’ora pendente ad istanza di questa Casa dei
Catecumeni pel pagamento dei noti tributi, i Rappresentanti di quella Casa riuscirono
ad ottenere che Monsignor Tesoriere Generale scrivesse al Locale Eccellentissimo Le-
gato onde col mezzo della mano forte obbligare la mia Nazione al soddisfo degli stessi
tributi arretrati che correnti. Ma il lodato Eccellentissimo Legato ha trovato, come ne
vengo assicurato, di dover sospendere l’esecuzione dell’ordine, per attendere istruzioni
più precise. Fratanto però i medesimi rappresentati della nominata Casa si sono rivolti a
Monsignore Tesoriere, e si pretende ancora alla Segreteria di Stato all’oggetto di togliere
qualunque ostacolo, e mandare ad effetto l’addottata misura.
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Appendice, documento n. 5.
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Appendice, documento n. 9.
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Appendice, documento n. 1.
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