Statuti anno 1287
Gli Statuti di Ferrara del 1287, che codificano norme già in uso, contengono due rubriche dedicate agli ebrei.
Negli Statuta Ferrariae anno MCCLXXXVII, due rubriche riguardano comportamenti da tenersi nei confronti e da parte degli ebrei: la rubrica XXXXII del terzo Libro, De observando instrumento absolutionis facte iudeis e la rubrica LXVII del quarto Libro, Quod iudei stent in domo die veneris sancti. La prima, del 29 ottobre 1275, prescrive che siano osservati e fatti osservare i capitoli contenuti nello strumento di assoluzione, liberazione e immunità per gli ebrei ferraresi a nome di Giacomino Guardoli, giudice e vicario del podestà Guglielmo de Lambertini, e del Consiglio generale della città di Ferrara. La seconda rubrica stabilisce, “pro devotione beatissime Marie virginis”, che nessun ebreo, uomo o donna che sia, possa uscire il venerdì e il sabato santo, ma debba restare in casa per tutto il giorno. Per i trasgressori è prevista un’ammenda di dieci lire ferraresi: una metà per il Comune e l’altra per l’accusatore.
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Ente Responsabile
- Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara
Autore
- Edoardo Moretti
- Sharon Reichel