Scheda: Tema - Tipo: Storia

Età del ghetto

Porta murata in via Contrari. Gli ebrei non potevano affacciarsi fuori dal ghetto. Fotografia di Edoardo Moretti, 2015. © MuseoFerrara

La devoluzione del Ducato di Ferrara allo Stato pontificio, nel 1598, è un momento di forte e sostanziale cambiamento che coinvolge profondamente la Comunità ebraica ferrarese.


Inizio: 1598
Gli Este, protettori della Comunità ebraica, sono costretti a lasciare Ferrara

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  • Ferrara ebraica

1. La cesura

Gli Este, protettori della Comunità ebraica, sono costretti a lasciare Ferrara nel 1598. L’ultimo duca Alfonso II muore in solitudine il 27 ottobre 1597 senza un erede maschio in linea diretta cui lasciare il titolo e il governo, spianando la strada all’applicazione della bolla emanata da papa Pio V Ghislieri il 3 maggio 1567, Prohibitio alienandi et infeudandi civitates et loca Sanctae Romanae Ecclesiae, che vieta l’investitura di feudi ecclesiastici – quale era Ferrara – a discendenti di rami collaterali. Alfonso ha designato suo erede Cesare, figlio dell’“illustrissimo bastardo” Alfonso del ramo estense di Montecchio, nomina rifiutata da papa Clemente VIII Aldobrandini. La “convenzione faentina” sancisce la fine della sovranità estense: alla firma del 12 gennaio 1598 segue, il 29, l’entrata in città, per prenderne possesso, del giovane cardinale Pietro Aldobrandini, nipote del pontefice. Cesare prende la via di Modena – feudo di nomina imperiale – passando attraverso la porta degli Angeli che, come vuole la tradizione, viene chiusa alle sue spalle per essere aperta solo nell’anno 2000.

2. Il declino

La Ferrara già capitale si trasforma velocemente in una città di provincia, lontana dal governo centrale, lontana da Roma. Il cambiamento coinvolge anche la Comunità ebraica: chi può segue Cesare d’Este a Modena e a Reggio. Secondo Antonio Frizzi (1848, p. 46) il censimento della popolazione di Ferrara del 1601 rileva la presenza di 1.530 ebrei rispetto ai 2.000 del 1590. Nel 1602 è pressoché ultimata la cessione forzata degli immobili appartenenti ad ebrei, mentre le imposizioni pontificie in vigore durante l’età estense (come, per esempio, l’obbligo per “Aebrei et Marani habitanti in Ferrara” di portare “la O in lo petto, di giallo cusito”) lastricano la strada all’editto del 1624 che istituisce il Ghetto, concretizzato in tre anni. Alcune centinaia di famiglie sono costrette a trasferirsi nel “recinto degli ebrei”.

All’indomani del cambio di governo, le nuove regole contano numerose restrizioni: a fronte della concessione di esercitare le loro attività, si impedisce agli ebrei di acquistare immobili, di gestire dazi e gabelle, di incassare affitti; viene tollerata una sola sinagoga per rito e sono proibiti i funerali pubblici.

Ma per la Chiesa i contatti tra cristiani ed ebrei sono ancora troppo evidenti e frequenti, tanto che il vescovo di Ferrara emana l’Editto concernente gli Ebrei del ghetto di Ferrara, contenente altre limitazioni per i medici e i docenti ebrei, per esempio, che non possono esercitare fuori dal ghetto, oltre all’obbligo, imposto ad almeno un terzo degli ebrei residenti a Ferrara o di passaggio (a partire dai 12 anni, maschi e femmine) di assistere a prediche con lo scopo di convertirli, tenute nella Cappella ducale (attuale Sala Estense, in piazza Municipale). Solo nel 1695 la Comunità ottiene il permesso di assistere alle prediche nell’oratorio di San Crispino, all’angolo con la via principale del ghetto, la strada dei Sabbioni (ora via Mazzini), anche per evitare situazioni di ostilità nei confronti degli ebrei prima costretti ad attraversare la piazza. All’aprirsi del nuovo secolo, nel 1703, risiedono nel ghetto 328 famiglie, che vivono una situazione economica grave: si contano 148 mercanti che non sono in grado di pagare le tasse e 72 che vivono di elemosine.

3. La forza

Nonostante le frequenti manifestazioni di contrarietà, i reiterati tentativi del governo di mettere in difficoltà gli ebrei ferraresi – è del 1617, per esempio, una “controversia religiosa” tra un rabbino e un gesuita voluta dal cardinale legato Orazio Spinola –, accuse infondate, episodi spiacevoli e gravi che si rincorrono tra Sei e Settecento, appesantiti dall’editto del cardinale Tommaso Ruffo del 5 giugno 1733, la forza della Comunità ebraica ferrarese, così ben radicata, non si contrae. “XVII e il XVIII secolo sono stati, nonostante il ghetto, un’epoca di fervore nel campo degli studi che ha visto personalità rabbiniche conosciute e riconosciute in tutto il mondo ebraico e non, primo fra tutti Isaac Lampronti” (Graziani Secchieri 2012, p. 7).

4. Testimonianze

“Anche per gli israeliti la partenza per sempre di principi [gli Este] così buoni ed illuminati fu cagione di grande dolore, l’avvenire presentandosi a loro pregno di sciagure ed umiliazioni, come purtroppo non tardò ad avverarsi, e non pochi di quelli d’origine spagnuola emigrarono da qui ricoverandosi in Venezia”. (Pesaro 1878-1880, p. 34)

“Il cardinale [Pietro] Aldobrandini nominato con Breve del 19 gennaio 1598 Legato e Vicario Pontificio, prese in mano il Governo dell’ex Ducato di Ferrara. I nostri padri lo supplicarono di concedere ad essi l’esercizio libero del commercio, e le franchigie di che fruivano sotto il regime Ducale, ed il Legato dietro le conclusioni di una Commissione speciale sugli Ebrei, promulgò sotto il giorno 17 Febbrajo anno stesso, una Costituzione, la quale si denominò Aldobrandini, in cui venne statuito: ‘Che gli Ebrei fossero tollerati nella Città e Ducato di Ferrara, a condizione che gli uomini, portassero attorno il beretto o il cappello un velo giallo o ranciato di conveniente grandezza, e che anche le donne portassero lo stesso segno, e ciò entro il giorno 24 dello stesso mese di Febbrajo. Si tollerava loro pure l’esercizio di ogni traffico e mercanzia, ma si inibiva loro di acquistare stabili di sorte alcuna, né condurre dazj o gabelle, né pigliare affitti, né dar bestie a giornata o in socida; prescrivendo il termine perentorio di cinque anni per vendere gli immobili che possedevano. Si ordinava che restringessero le loro Sinagoghe in un luogo e contrada da assegnarsi dal Delegato o dal Giudice dei Savi, pagando per ognuna di esse in ogni anno alla Casa dei Catecumeni di Ferrara Dieci Ducati di Camera. Si permetteva loro l’uso dell’antico Cimitero, e l’uso di quei libri Ebraici che dal Santo Officio di Roma erano permessi agli Ebrei di Roma, Ancona e Venezia. Si ordinava da ultimo, che qualunque Ebreo fosse venuto a stabilirsi di nuovo a Ferrara o suo Ducato per abitare nei luoghi permessi agli Ebrei, fosse obbligato a denunciare nome, cognome e patria al Vice-Legato ed Inquisitore di questa Città entro tre giorni, sotto pene ad arbitrio del Vice-Legato’”. (Pesaro 1878-1880, pp. 35-36, con citazione da Ascoli 1867, p. 16)

“A togliere poi ogni mitezza di governo verso i nostri infelici Avi, apparve un Editto del Cardinal Ruffo del 5 giugno 1733, che aggravò d’assai la loro posizione. I libri sacri ch’erano il loro sollievo nella sventura venivano loro severamente inibiti, se non visitati dalla Censura ecclesiastica; interdicevasi l’onorare i defunti con pompe funebri, con lapide [sic] sepolcrali; di vendere carni, latticinj ed altri alimenti ai cattolici; annullavansi tutte le licenze concesse a mitigazione di precedenti restrizioni, in ispecie pel Siman; vietato di ricorrere a Mammane, a balie, a serve ed a servi cattolici, di andare in carrozza per la città, di allontanarsene senza licenza, di commerciare in oggetti sacri al culto cattolico; inibito ai Rabbini di vestire abiti ecclesiastici, e divietato a chiunque di aver rapporti coi catecumeni. Pene severissime avrebbero colpito i trasgressori tanto ebrei che cattolici”. (Pesaro 1878-1800, p. 53)

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Ente Responsabile

  • Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara

Autore

  • Edoardo Moretti
  • Sharon Reichel