Scheda: Tema - Tipo: Economia e industria

Strazzaria

Nessuna Immagine

La strazzaria è un’attività molto praticata tra gli israeliti ferraresi, documentata dalla fine del Trecento a tutto il Settecento.


Lat: 44.833708 Long: 11.620394

Inizio: XIV Sec. (1300-1399)

Translate

Categorie

  • rinascimento | medioevo

Tag

  • Ferrara ebraica

1. Storia

Collegata all’attività dei banchi di pegno è l’Arte della Strazzaria, la quale permette di utilizzare, vendendo, facendo vendere, tagliando, cucendo, una gran parte dei pegni, delle povere cose, degli strazzi non ritirati. A Ferrara sono iscritti all’Arte (senza l’iscrizione non si può esercitare) un gran numero di ebrei che vengono sostenuti e incoraggiati dai signori d’Este che li considerano categoria essenziale per la crescita economica della città. La strazzaria si diffonde tra la fine del Trecento e l’inizio del Quattrocento; il I gennaio 1415 Nicolò III d’Este (1383-1441) concede agli strazzaroli ebrei sei capitoli per regolamentare le vendite nella piazza di Ferrara e i rapporti con i concorrenti cristiani. Una sentenza del 7 luglio 1535 stabilisce che gli ebrei siano accettati nell’Arte e riporta la lista dei nomi; il 6 febbraio 1560 il duca Alfonso II (1533-1597) conferma il divieto di esercitare la strazzaria nei giorni di festa cristiani, come Natale e Pasqua, ed ebraici, come il sabato. Anche nell’età del ghetto non viene proibito agli ebrei di entrare nell’Arte della strazzaria: il 27 ottobre 1651, per esempio, il massaro e i sindaci dell’Arte affittano all’ebreo Lazaro Cologna una casa di proprietà dell’Arte in via Gattamarcia (la stessa dimora che il I giugno 1785 è affittata dall’ebreo Samuele Finzi). Il massaro Ubaldo Matuelli stila un elenco di ebrei iscritti all’Arte nel 1776 e il 18 gennaio 1779 rilascia diverse licenze a ebrei.

2. Il decreto di Alfonso I d’Este

Decreto di Alfonso I d’Este (1476-1534) del 6 giugno 1516:

 

“ALFONSUS Dux Ferrariae Mutinae & Regij […]

Supplicandomi Jsac Thodesco hebreo […] volere habitare cita de Ferrara & in epsa indrizarli & esercitarli l’arte dela strazaria […] cum plenitudine dela nostra potestate concedemoli […] a dicto Jsac la faculta de fare et far fare, tenire, & exercitare una apotheca de strazaria […] cum faculta & arbitrio de comprare et vendere, fare vendere, tagliare cucire, adaptare et  cavezare panni de lino, lana, seda, Argento, de oro et de ogni altra sorta, et fare cussi de novo come de vechio […]”.

 

Aron di Leone Leoni, La posizione giuridica degli ebrei italiani, tedeschi, spagnoli e portoghesi negli Stati Estensi nel Cinquecento. Appendice documentaria, in Gli ebrei a Cento e Pieve di Cento fra medioevo ed età moderna, pp. 57-58.

 

Luoghi correlati

Temi correlati

Ente Responsabile

  • Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara

Autore

  • Edoardo Moretti
  • Sharon Reichel